Accademia Naven
Il nido d'infanzia nel sistema educativo
(2.2.) - La legge istitutiva del nido

Che cosa dice la legge istitutiva del nido d’infanzia? Quali sono i suoi scopi? Qual è il suo impianto come nuova istituzione?

Istituito nel 1971 con la legge n. 1044, oltre cinquant’anni di esperienza hanno via via determinato una fisionomia pedagogica sufficientemente solida e nello stesso tempo non ancora pienamente compita del nido d’infanzia. Si tratta, infatti, di un servizio che, sia sul piano organizzativo che su quello dei modelli pedagogici, è ancora in evoluzione. Ugualmente, mezzo secolo di esperienza ha contribuito alla realizzazione di un’esperienza solida, universalmente riconosciuta e apprezzata. Ovviamente il nido delle origini ha conosciuto una fase pionieristica che l’ha portato ad una sua progressiva definizione organizzativa e metodologica: una sorta di laboratorio permanente che per certi aspetti è ancora in atto. La sua funzione era essenzialmente assistenziale aveva lo scopo di sostenere le fasce più fragili e vulnerabili delle famiglie con bambini piccoli.

Lo scopo della legge è di realizzare circa quattromila nidi su tutto il territorio nazionale all’interno del quinquennio che va dal 1972 al 1976. Il primo articolo istituisce il nido d’infanzia e gli altri hanno una funzione essenzialmente regolativa e organizzativa. I vincoli inizialmente posti dalla legge, legati alla costruzione, gestione e controllo dei futuri nidi d’infanzia, sono i seguenti:

  • devono essere localizzati in corrispondenza alle esigenze delle famiglie, ossia nei territori più disagiati nei quali vivono le fasce più povere della popolazione
  • devono prevedere la partecipazione sia delle famiglie che delle formazioni sociali (sindacati, associazioni ecc.) della realtà sociale in cui il nido è collocato;
  • devono essere dotati di personale qualificato sufficiente e idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino;
  • devono possedere requisiti tecnici, edilizi ed organizzativi tali da garantire l'armonico sviluppo del bambino.
  • Non deve sorprendere il carattere provvisorio di questa legge che il cui orizzonte nelle sue intenzioni non doveva superare il quinquennio. Erano gli anni della rinascita del secondo dopoguerra, della ricostruzione, dell’espansione economica e dell’inizio di un miglioramento della qualità della vita da parte delle classi più povere. L’istituzione del nido si proponeva come una soluzione intermedia di un complesso di problemi sociali emergenti che impegnavano parlamento e governo nella direzione di un ripensamento radicale della società e da un conseguente vorticoso riformismo che riguardava il nuovo assetto dei poteri (con l’istituzione delle regioni), la riorganizzazione dell’economia, la salute pubblica (con l’istituzione del Sistema Sanitario Nazionale che vedrà poi effettivamente la luce sette anni dopo nel 1978, l’educazione e la scuola (con la riforma della scuola elementare, l’istituzione della Nuova Scuola Media e la nascita della nuova Scuola Materna Statale, di un paio d’anni prima rispetto alla nuova istituzione dei nidi d’infanzia). Si è trattato di anni di fervore riformistico in cui l’educazione dell’infanzia e dell’adolescenza è stata al centro dell’attenzione pubblica e ha visto le autonomie locali incentrare le loro politiche, anche in seguito al boom economico di quegli anni e alla conseguente espansione edilizia dovuto all’urbanizzazione dovuto all’emigrazione interna dai contesti più arretrati e rurali nei centri urbani dove risiedevano le fabbriche, sull’incremento e sull’espansione dei servizi educativi.
  • Il nido assume così il suo assetto istituzionale che diventerà poi definitivo e costituisce un importante esempio di politiche decentrate.
  • Lo Stato ha svolto una funzione istitutiva e ha delegato interamente la realizzazione e la gestione alle Regioni e agli Enti Locali. Anche il nido d’infanzia ha respirato il clima politico di quegli anni, caratterizzato dal decentramento dei poteri e dal passaggio di molte competenze dallo stato alle regioni.
  • Le Regioni hanno ricevuto la funzione programmazione della realizzazione dei nidi attraverso la messa a punto dei necessari regolamenti attuativi, l’individuazione delle risorse necessarie e, in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali, la distribuzione dei nidi nelle diverse realtà territoriali. Le Regioni sono dunque le protagoniste che contribuiranno a definire le nuove fisionomie istituzionali, sociali e pedagogiche del nuovo servizio; avranno anche il compito di determinare i titoli di acceso del personale educativo, di decidere i contenuti e i metodi della loro formazione sul campo e di istituire poli di coordinamento centrale e periferici.
  • Ai Comuni, infine, è affidata la gestione e i controlli relativi al buon funzionamento del servizio. Hanno perciò il compito di decidere dove inserire il nido nel contesto urbano, periferico o rurale (attraverso lo strumento del Piano Regolatore Generale che è lo strumento urbanistico che regola le attività edificatorie all’interno del territorio comunale) ed hanno il compito di realizzarlo, di attrezzarlo di tutto quanto serve per la buona vita dei bambini e di gestirlo attraverso l’assunzione del necessario personale qualificato. Nella fase iniziale della realizzazione dei nidi i comuni si sono fatti carico della gestione diretta assumendo educatori e operatori alle dirette dipendenze dell’ente pubblico. In seguito, con la larga diffusione del servizio in molte regioni e – pur a macchia di leopardo - in diverse realtà territoriali, ha prevalso sempre di più il rapporto di convenzione con enti privati (in genere cooperative di servizi, attraverso per lo più la forma dell’affidamento tramite gare d’appalto) a cui affidare in toto la gestione e l’organizzazione del servizio e tenendo per sé il ruolo delle verifiche e dei controlli per quanto concerne il rispetto delle norme e delle condizioni e degli impegni assunti in sede di gara.
  • Ora la stragrande maggioranza dei nidi d’infanzia in Italia è gestita dal terzo settore. Ne esce un panorama complesso e ambivalente che ha comportato e che comporta differenze di livello qualitativo fra un servizio e l’altro a volte anche vistose. Ora il privato sociale si trova ad essere un comprimario importante nell’ambito dell’educazione della prima infanzia.
  • Dopo la prima diffusione dei nidi per moltissimi anni lo Stato si è sostanzialmente disinteressato dei nidi d’infanzia, come detto, ne aveva delegato le funzioni, la gestione e l’organizzazione alle Regioni e ai comuni, salvo attribuire loro lo status di servizi pubblici a domanda individuale, vale a dire servizi attuati non per obbligo istituzionale ma utilizzati a richiesta delle famiglie: non un servizio pubblico, dunque, e quindi a carico delle famiglie. 

 

Legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato. (G.U. 15 dicembre 1971, n. 316).

 

Art. 1

L'assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico.
Gli asili-nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.
Al fine di realizzare, nel quinquennio 1972-76, la costruzione e la gestione di almeno 3.800 asili-nido, lo Stato assegna alle regioni fondi speciali per la concessione di contributi in denaro ai comuni.
Tali contributi possono essere integrati dalle regioni direttamente o attraverso altre forme di finanziamento da esse stabilite.

Art. 2

Ai fini di cui alla presente legge è istituito uno speciale fondo per gli asili-nido, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.
Il fondo viene ripartito dal Ministro per la sanità tra le regioni entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n.281, relativa ai provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario. Le somme non impegnate in un esercizio possono esserlo negli anni successivi.

Art. 3

     Il Ministero della sanità verifica lo stato di attuazione dei piani annuali degli asili-nido.

Art. 4

     Per la costruzione e la gestione di asili-nido i comuni o consorzi di comuni possono richiedere la erogazione dei contributi di cui alla presente legge inoltrando domanda alla regione entro il 30 aprile di ogni anno, secondo le norme stabilite dalla regione stessa.

Art. 5

Le regioni sulla base delle richieste avanzate dai comuni e dai consorzi di comuni elaborano il piano annuale degli asili-nido fissando le priorità di intervento e le norme e i tempi di attuazione.
Il piano regionale è trasmesso al Ministero della sanità entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 6

La regione, con proprie norme legislative, fissa i criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido, tenendo presente che essi devono:

  • essere realizzati in modo da rispondere, sia per localizzazione sia per modalità di funzionamento, alle esigenze delle famiglie;
  • essere gestiti con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio;
  • essere dotati di personale qualificato sufficiente ed idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino;
  • possedere requisiti tecnici, edilizi ed organizzativi tali da garantire l'armonico sviluppo del bambino.

Art. 7

     La vigilanza igienica e sanitaria è affidata alle unità sanitarie locali ed in via transitoria, fino alla istituzione di queste ultime, all'ufficiale sanitario del comune dove ha sede l'asilo-nido.

Art. 8

     A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1971 sono elevati dello 0,10 per cento l'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al fondo adeguamento pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia gestita dall'I.N.P.S. o da altri enti previdenziali, nonché il contributo dovuto dai datori di lavoro ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'I.N.P.S. e sostitutivi della predetta assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia.
L'istituto nazionale della previdenza sociale avrà cura di tenere separata contabilità dell'ammontare dei contributi riscossi a norma del comma precedente.

Art. 9

     A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1971 sono elevati dello 0,10 per cento l'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al fondo adeguamento pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia gestita dall'I.N.P.S. o da altri enti previdenziali, nonché il contributo dovuto dai datori di lavoro ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'I.N.P.S. e sostitutivi della predetta assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia.
L'istituto nazionale della previdenza sociale avrà cura di tenere separata contabilità dell'ammontare dei contributi riscossi a norma del comma precedente.
Lo speciale fondo per gli asili-nido di cui all'articolo 2 viene alimentato per il quinquennio 1972-76:

  • dai contributi di cui al precedente articolo 8 che l'I.N.P.S. verserà semestralmente al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata;
  • da un contributo a carico dello Stato per complessivi 70 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1972, 12 miliardi per l'anno 1973, 14 miliardi per l'anno 1974, 16 miliardi per l'anno 1975 e 18 miliardi per l'anno 1976.

Art. 10

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1972 si provvede:

  • con le somme che affluiscono allo stato di previsione dell'entrata ai sensi della lettera a) del precedente articolo 9;
  • quanto a lire 10 miliardi con riduzione per corrispondente importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
  • Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11

L'articolo 11 della legge 26 agosto 1950 è abrogato.

 

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